Accettazione beneficiata dell’eredità e termine di cui all’art. 500 c.c.: i chiarimenti della Cassazione

  • 8 Settembre 2026

In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, il termine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, tenuto conto sia della collocazione della norma, sia della circostanza che solo nella liquidazione concorsuale l’erede ha preventiva contezza dei crediti e legati gravanti l’eredità, cosicché, ove emerga che l’erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest’ultima non siano state proposte opposizioni, l’assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l’inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell’inventario.

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